
Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità
Art. 9: Le persone con disabilità hanno diritto a ricevere delle informazioni accessibili.
Costituzione federale svizzera
Art. 8 cpv. 2: Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza, del sesso, dell’età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.